Tuesday 09th of March 2010
| Statuto |
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Associazione Amici Trentini – O.n.l.u.s. Statuto Art. 1 – Costituzione e denominazione E’ costituita quale organizzazione di volontariato di cui alla legge 266/91 – nonché quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale O.N.L.U.S. l’Associazione denominata “Amici Trentini”. Art. 2 – Sede L’Associazione ha sede legale in Trento. Il Consiglio Direttivo può istituire uffici, recapiti, sedi amministrative ed operative autonome decentrate al fine di sviluppare la presenza dell’Associazione sul territorio. Art.3 – Scopi L’Associazione ha lo scopo primario di favorire gli interscambi con Istituzioni, Enti, Associazioni, Persone Fisiche di Paesi stranieri per migliorare le condizioni morali, materiali, culturali, sociali dei minori in stato di necessità e di abbandono. Promuove l’adozione dei minori in stato di abbandono nel rispetto della legislazione italiana e del Paese di origine del minore. L’Associazione si impegna a seguire l’inserimento del bambino adottato nella nuova famiglia italiana, affiancando i servizi sociali del territorio. L’Associazione opera in favore di tutte le persone in stato di bisogno, senza distinzione di cultura, classe sociale, religione, nazionalità, etnia, ecc. L’Associazione è apolitica, la sua attività dovrà essere rivolta unicamente allo scopo sopracitato, escluso qualsiasi scopo di lucro. Art. 4 – Struttura L’Associazione potrà aderire, con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ad Associazioni della medesima categoria a carattere regionale e nazionale nonché ad altre istituzioni ed Associazioni nazionali ed internazionali che abbiano i medesimi scopi e le medesime finalità. Art. 5 - Soci Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche e quelle giuridiche, gli enti e le istituzioni pubbliche e private. I soci sono suddivisi nella seguenti categorie: a) Soci ordinari; b) Soci benemeriti e Soci sostenitori. Appartengono a quest’ultima categoria le persone fisiche e/o giuridiche, enti ed istituzioni pubbliche e private che si siano contraddistinti per atti di liberalità nei confronti dell’Associazione e/o per iniziative particolarmente importanti a sostegno dell’attività dell’Associazione stessa. Art. 6 – Domanda di ammissione a socio ordinario I soggetti che rientrano nelle categorie previste dall’articolo precedente, che intendono aderire all’Associazione, debbono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo con contestuale versamento della quota associativa. La domanda deve essere sottoscritta e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto. I soggetti di cui alla lett.b) del secondo comma dell’art.5 non sono tenuti a versare la quota associativa. Art. 7 – Ammissione a socio e decorrenza Sulla domanda per l’ammissione delibera il Consiglio Direttivo, il quale provvede a comunicare la sua decisione all’interessato. L’eventuale diniego deve essere motivato e contro di esso è possibile presentare appello all’assemblea dei soci. Se entro sessanta giorni dalla domanda di cui sopra, l’interessato non riceve la comunicazione di ammissione, la domanda si intende accolta e da tale termine decorre la qualità di socio. Art. 8 – Diritti e doveri dei soci Il socio ha il dovere di partecipare alla vita associativa in maniera personale, spontanea e gratuita, senza scopi di lucro. Il socio ha il dovere di rispettare lo statuto e di corrispondere all’Associazione il contributo associativo annuo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. Il socio ha diritto di voto e di controllo sull’operato dell’associazione e ha diritto al rimborso delle spese vive documentate, sostenute nell’esercizio dell’attività di volontariato. Art. 9 - Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio si perde per: a) - dimissioni; b) - decesso; c) - per indegnità dell’Associato, qualora si renda colpevole di atti o comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla onorabilità dell’Associazione o comunque contrari allo scopo del presente Statuto; d) - per morosità. La perdita della qualifica di socio per indegnità o per morosità dovrà essere accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo che provvederà a comunicarla all’interessato. Art. 10 – Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione: a) L’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) Il Collegio dei revisori. Art. 11 – Assemblea dei soci – Costituzione L’Assemblea generale, che può essere ordinaria e straordinaria, è costituita dai soci dell’Associazione. Il socio può farsi rappresentare da un altro socio ordinario mediante delega scritta; ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. Art. 12 – Convocazione dell’Assemblea L’Assemblea è convocata in via ordinaria ogni anno, di regola entro il mese di aprile, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci. L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente dell’Associazione o, in sua mancanza dal Consiglio Direttivo. Tanto per l’Assemblea ordinaria che per quella straordinaria deve essere spedito avviso di convocazione a tutti i soci ordinari almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea stessa. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e specificato l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare. Art. 13 – Validità dell’Assemblea L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata più della metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita, trascorsa un’ora dalla prima convocazione, con qualsiasi numero dei soci presenti o rappresentati. Art. 14 – Presidenza, scrutatori, segretari e verbale dell’Assemblea L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente in carica dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano. In ogni adunanza l’Assemblea nomina tre scrutatori per le votazioni ed un Segretario verbalizzante. Su richiesta del Presidente dell’Associazione e nei casi previsti dalla legge, è designato un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea. Delle deliberazioni dell’Assemblea Generale si redige processo verbale, sottoscritto da chi preside l’Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Art. 15 – Attribuzioni dell’Assemblea Generale Sono di competenza dell’Assemblea Generale: a) l’esame e l’approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’attività dell’Associazione; b) l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio scaduto e del bilancio preventivo dell’esercizio in corso; c) la nomina delle cariche sociali ogni qualvolta scadano o si rendano comunque vacanti ed occorra provvedere al rinnovo; d) la nomina di un Presidente Onorario ai sensi dell’art.26 e) la determinazione delle direttive di massima sulle questioni di carattere generale che interessano l’organizzazione e l’attività dell’Associazione; f) le decisioni relative alla copertura di passività che si verificassero nell’esercizio finanziario annuale; copertura da assicurare o con prelevamento dal patrimonio o con contribuzioni straordinarie da richiedersi agli associati; g) la destinazione di attività patrimoniali per spese straordinarie; h) le modificazioni del presente Statuto con le modalità di cui all’art.31 i) la determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo che dovrà essere formato da un minimo di sette ad un massimo di nove componenti. Art. 16 - Deliberazioni dell’Assemblea Generale – Validità Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti o rappresentati, salvo il caso in cui sia richiesta dallo Statuto una diversa maggioranza. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Le votazioni riguardanti nomine e cariche sociali devono, di norma, farsi per schede segrete. Le altre votazioni, ivi comprese le ratifiche, possono farsi, secondo i casi, tanto per appello nominale che per alzata di mano. Art. 17 – Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto: a) da un minimo di sette ad un massimo di nove consiglieri, nominati dall’Assemblea Generale con le modalità di cui ai successivi comma; b) dal Presidente Onorario, senza diritto di voto. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra i soci e nominati dall’Assemblea Generale con il sistema della votazione a scheda segreta.In caso di parità di voti fra più soci, che abbiano riportato il minor numero di voti fra gli eletti, sara’ effettuato il ballottaggio. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora, per dimissioni, decesso od altre circostanze venga a mancare, durante il periodo di carica, un consigliere elettivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione sulla base dei risultati dell’ultima votazione compiuta dall’Assemblea. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età. Il socio subentrante assume l’anzianità di carica di consigliere sostituito. In mancanza di candidati non eletti il Consiglio resta composto dai consiglieri rimasti in carica sui quali viene calcolato il nuovo quorum previsto dall’art. 18. Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in carica dell’Associazione. Le convocazioni sono effettuate per iscritto e possono essere comunicate anche a mezzo telefax, posta elettronica oltre che con posta ordinaria. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano in carica e, in subordine, di età che partecipa alla riunione. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, oltre chi presiede la riunione. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consiglieri elettivi presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo Spetta al Consiglio Direttivo di: a) eleggere, alle scadenze statutariamente previste, il Presidente e due Vice Presidenti, scelti tra i componenti elettivi; b) provvedere all’amministrazione dell’Associazione nel quadro globale del bilancio preventivo ed, in via straordinaria, in base alle proprie deliberazioni; c) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Generale; d) determinare la misura della quota associativa; e) vigilare sulla osservanza del presente Statuto da parte degli associati; f) deliberare sulle nuove domande di ammissione; g) provvedere alla esclusione degli associati ai sensi dell’art.9; h) conferire incarichi interni ed esterni per conto dell’Associazione; i) su proposta del Presidente: - determinare l’organico del personale e dettare le direttive per il suo trattamento economico; - assumere e licenziare personale; j) predisporre la relazione annuale sulla attività dell’Associazione nonché il Bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea ordinaria; k) determinare l’ordine del giorno dell’Assemblea; l) deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell’Associazione; m) provvedere, inoltre, a quanto ritiene utile alle finalità per le quali è costituita l’Associazione. Art. 20 – Delegazioni di poteri Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono ai sensi dell’art. 19 al Presidente dell’Associazione, ai Vice Presidenti, ovvero ad uno o più Consiglieri. La delega è rilasciata di volta in volta sempre per un periodo di tempo determinato e per oggetti definiti. Art.21 – Presidente dell’Associazione Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri elettivi a maggioranza assoluta dei votanti e dura in carica per un triennio. Il Presidente ha la firma sociale. Spetta in particolare al Presidente di: a) rappresentare l’Associazione di fronte agli Associati ed ai terzi in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa; b) esercitare il diritto di querela e costituirsi parte civile per i reati commessi ai danni dell’Associazione; c) convocare e presiedere l’Assemblea Generale; d) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo; e) sorvegliare in genere l’andamento sociale e curare l’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; f) curare lo svolgimento della relazione annuale sull’attività dell’Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo; g) curare la predisposizione degli schemi del bilancio consuntivo e preventivo di cui all’art. 19, comma j; h) vigilare su tutti gli atti di amministrazione, sottoscrivendo i documenti relativi ad ogni atto concernente erogazione di spese, movimento ed impiego di fondi e connesse operazioni di banca; i) sovrintendere all’ordinamento dei servizi, all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici; j) delegare,ai sensi dell’art.20, incarichi particolari ai consiglieri; k) il Presidente potrà altresì essere delegato dal Consiglio Direttivo a compiere altri atti o categorie di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Art. 22 - Vice Presidenti I Vice Presidenti dell’Associazione sono in numero massimo di due. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza ed esercitano le attribuzioni loro demandate dal Presidente che coadiuvano nell’esercizio delle sue funzioni. Art. 23 - Comitato di Presidenza Il Comitato di Presidenza è costituito: - dal Presidente; - dai Vice Presidenti. Art. 24 – Attribuzioni del Comitato di Presidenza Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di urgenza il Comitato può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato di Presidenza altri componenti il Consiglio Direttivo. Il Presidente riferisce al Consiglio immediatamente successivo le decisioni adottate dal Comitato di Presidenza. Art. 25 – Revisori dei conti L’Assemblea dei soci elegge un collegio di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non soci, con compiti di controllo contabile. Il collegio dei revisori, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Art. 26 - Presidente Onorario L’Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell’Associazione scegliendolo tra le persone che si siano rese benemerite per un determinante apporto all’attivita’ ed alla organizzazione dell’Associazione nell’interesse generale della stessa. Art. 27 - Rieleggibilità e durata - Gratuità delle cariche Le persone designate a ricoprire cariche sociali sono rieleggibili salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono gratuite. Il triennio decorre dal giorno dell’assemblea che elegge le cariche e scade il giorno dell’assemblea, che, nel terzo anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse. Peraltro, successivamente all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, il Presidente scaduto continua ad esercitare i suoi poteri, fino a quando non sarà effettuato nei modi e nei tempi previsti dal presente Statuto, la nuova attribuzione delle cariche di cui al punto a) dell’art.19. Art. 28 – Patrimonio sociale Il patrimonio sociale è costituito: a) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell’Associazione; b) dai contributi associativi di cui all’art. 6; c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finchè non siano erogate; d) dagli interessi attivi e dalle entrate patrimoniali; e) dalle somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono introitate dall’Associazione, in conformità alla normativa sul volontariato; f) durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserva o capitale, che devono essere reinvestiti per il perseguimento delle finalità statutarie. Art. 29 – Esercizi finanziari – Formazione dei bilanci L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare. I bilanci, sia consuntivo che preventivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea Generale degli Associati, in seduta ordinaria. Gli Associati possono prendere visione dei bilanci presso la sede dell’Associazione negli otto giorni che precedono l’Assemblea Generale ordinaria alla quale i bilanci stessi sono sottoposti per l’approvazione. Art. 30 – Durata dell’Associazione – Scioglimento L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere disciolta soltanto in seguito a deliberazioni dell’Assemblea generale degli Associati, convocata in via straordinaria e con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all’Assemblea. In caso di scioglimento, l’Assemblea Generale straordinaria che lo ha deliberato, nomina uno o piu’ liquidatori e ne determina le facoltà ed i compensi. Le eventuali attività residue sono devolute ad altre organizzazioni di volontariato aventi scopi analoghi. Art. 31 – Modifiche statutarie Le eventuali modificazioni al presente statuto, debbono essere approvate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea Generale degli Associati, convocata in via straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati presenti. La Convocazione è effettuata con le modalità previste dall’art.11 Art. 32 – Richiamo alle norme di legge Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge, ed in particolare quelle che disciplinano le organizzazioni di volontariato. Norma finale e transitoria Le presenti modifiche dello Statuto dell’Associazione entrano in vigore alla data stessa di approvazione dell’Assemblea straordinaria degli Associazioni. |
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